La Sentenza n. C-567/2015 della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso un importante principio relativo alla definizione di organismo di diritto pubblico, quale ente obbligato ad applicare le procedure di aggiudicazione previste in materia di appalti pubblici dal diritto europeo. La Corte ha affermato che può qualificarsi organismo di diritto pubblico anche una società interamente detenuta da un’amministrazione aggiudicatrice che eserciti attività necessarie affinché l’amministrazione controllante possa perseguire esigenze di interesse generale. Ciò in quanto la società potrebbe essere influenzata da valutazioni non economiche.
Non esclude la natura di organismo di diritto pubblico di tale società, né la circostanza che essa svolga in parte operazioni sul mercato concorrenziale, né che il valore delle operazioni poste in essere in favore della pubblica amministrazione controllante possano rappresentare una parte non essenziale del suo fatturato totale.
Si tratta di una pronuncia in linea di continuità con la giurisprudenza europea volta a individuare una nozione ampia di organismo pubblico, in modo da evitare che le amministrazioni aggiudicatrici si facciano guidare nell’attribuzione degli appalti da considerazioni diverse da quelle economiche e possano favorire gli offerenti o i candidati nazionali.

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