Con la sentenza 16/11/2017 n. 27199, attesissima tra gli addetti ai lavori, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione di massima importanza relativa all’interpretazione dell’art. 342 c.p.c., come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, sulla forma dell’atto d’appello.
La lettera della norma introdotta nel 2012 (“La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: […]1) l’indicazione […] delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”), infatti, aveva indotto alcuni interpreti a ritenere sussistente a carico dell’appellante un onere ulteriore di predisposizione di un progetto alternativo di sentenza.
Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con precedenti pronunciamenti della Cassazione, hanno affermato che la nuova lettera dell’art. 342 c.p.c. non impone nuovi inutili formalismi tali che “l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
L’appello sarà dunque ammissibile qualora: “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze”. Segnatamente, l’appello dovrà contenere una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, la cui maggiore o minore ampiezza e specificità andrà parametrata alla motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ne consegue che ove le tesi sostenute in primo grado dall’appellante non siano state vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado.
Ciò considerato, le Sezioni Unite hanno confermato il permanere della natura di revisio prioris instatiae del giudizio di appello, con la conseguenza che “i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione”.
In questo modo, alla luce della portata complessiva della riforma del 2012 che introduce specifiche ipotesi di inammissibilità dell’appello (art. 348 bis e ter c.p.c.), la Suprema Corte ha indirizzato un chiaro messaggio alle Corti di Appello richiedendo un’interpretazione delle norme processuali che favorisca per quanto possibile una decisione di merito, nel rispetto del diritto di difesa delle parti, giacché le limitazioni all’accesso ad un giudice devono essere espressamente previste dalla legge, in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

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